Statuto
Art 1 - Denominazione e sede.
È costituita, con durata illimitata, l'Associazione denominata A.Di.P.A., Codice fiscale 92009790467, con sede presso l'Orto Botanico di Lucca, via del Giardino Botanico n. 14, 55100 Lucca. Il trasferimento della sede nell'ambito della Provincia di Lucca è deliberato dal Consiglio Direttivo, mentre il trasferimento della sede al di fuori della Provincia di Lucca è deliberato dall'Assemblea dei Soci.
Sezioni staccate dell'Associazione possono essere costituite da gruppi di almeno dieci soci, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, secondo le norme del Regolamento.
Art. 2 - Fini.
L'Associazione è aconfessionale, apartitica e senza scopo di lucro. Essa ha come fini:
- a) la ricerca, la diffusione e la conservazione in coltivazione di piante rare ed insolite, siano esse spontanee o coltivate.
- b) la promozione di attività utili al raggiungimento di una migliore conoscenza delle piante, sia dal punto di vista botanico che orticolturale, ed in questo ambito creare un circuito di idee ed informazioni;
- c) la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente in particolare per quanto riguarda la flora;
- d) la promozione della cultura, della scienza, dell'arte e della tecnica legate alle piante;
- e) lo studio delle piante e la divulgazione dei risultati;
L'Associazione persegue queste sue finalità attraverso gli strumenti e le iniziative di cui al Regolamento e non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle alle stesse direttamente connesse
Art. 3 - Soci.
Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche ed i gruppi sforniti di personalità che ne facciano domanda secondo le norme del Regolamento.
L’ammissione all’Associazione è subordinata al pagamento della quota annuale e decade automaticamente con il mancato rinnovo.
La qualità di socio non è trasmissibile.
Art. 4 - Soci: categorie.
I soci dell'Associazione si dividono in: soci fondatori, soci onorari, soci benemeriti, soci ordinari ed eventuali altre categorie decise dal Consiglio Direttivo.
Sono soci fondatori i signori: Berchielli ing. Giuseppe, Caneti Piero, Lippi Angelo, Naccarati dott. Pasquale, Salghetti dott.ssa Ursula, Signorini dott. Andrea.
Sono soci benemeriti coloro che decidono di finanziare maggiormente l’Associazione secondo le modalità previste.
Sono soci onorari coloro che, per le particolari benemerenze acquisite, anche per servizi resi nei confronti dell'Associazione, siano nominati tali dal Consiglio Direttivo. Sono di diritto soci onorari gli ex Presidenti dell'Associazione. I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa.
I soci benemeriti ed i soci ordinari diventeranno tali al momento del ricevimento della domanda di ammissione e del pagamento della quota.
Art. 5 – Soci: diritti e doveri.
Ciascun socio è impegnato a dare un contributo fattivo nei confronti dell'Associazione mettendo a disposizione della stessa le sue capacità operative ed intellettuali, articoli da pubblicare, semi, piante e/o altre parti di piante esattamente determinate.
Il socio è chiamato a considerarsi come operatore di una collezione botanica frazionata e condivisa in rete.
Ogni socio gode dei diritti previsti nel Regolamento.
Il socio può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno solare in corso, o se specificato, anche ad una certa data. Il recesso anticipato non comporta alcun rimborso totale o parziale della quota associativa versata.
Il socio è inoltre tenuto a non intralciare lo svolgersi del progresso dell’Associazione e della sua vita sociale, ad esempio attraverso danneggiamenti materiali o di immagine o tramite un comportamento ostile o oltremodo polemico, perseverante ed evidentemente distruttivo, pur se esercitando i suoi diritti ma in maniera volutamente insostenibile ed esageratamente difforme dal comportamento della stragrande maggioranza dei soci.
L'esclusione di un socio può essere deliberata dall'Assemblea con maggioranza qualificata dell’80% e solo per gravi motivi da ravvisarsi, a mero titolo indicativo, nei seguenti: gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto o dal Regolamento; interdizione od inabilitazione del socio; condanna dello stesso ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. L’esclusione è a vita, salvo futura riconsiderazione dell’Assemblea.
Art. 6 - Finanziamenti.
Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
- a) quote associative;
- b) contributi di Enti, di Amministrazioni pubbliche e di privati;
- c) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
Art. 7 - Contabilità e bilancio.
L'Associazione è obbligata alla tenuta delle scritture contabili ai sensi degli articoli 111 ter del D.P.R. 917/1986 e 20 -bis del D.P.R. 600/1973 introdotti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. Saranno inoltre tenuti il libro dei soci ed i libri delle adunanze e delle deliberazioni degli organi collegiali. Potranno infine essere tenuti tutti i libri che, a giudizio del Consiglio Direttivo, siano ritenuti utili per il buon funzionamento dell'Associazione.
L'esercizio annuale chiude il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio dovrà redigersi il relativo bilancio o rendiconto.
Art. 8 - Organi.
Sono organi dell'Associazione:
- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) i Consiglieri Delegati;
- d) il Presidente dell'Associazione;
- e) il Vice Presidente dell'Associazione;
- f) il Segretario del Consiglio Direttivo;
- g) il Tesoriere;
- h) le Sezioni Distaccate;
- i) il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche e tutti gli organi sociali, escluse le Sezioni Distaccate, hanno un limite di durata di tre anni e possono essere riconfermate.
Art. 9 - Assemblea dei Soci.
L'Assemblea dei Soci è convocata una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio o del rendiconto, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Essa inoltre deve essere convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
La convocazione è disposta dal Presidente dell'Associazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione unitamente all'ordine del giorno. L'avviso deve essere inviato ai soci, in forma cartacea od elettronica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza e con lo stesso anticipo deve essere pubblicato sul sito Internet dell’Associazione.
L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.
Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:
- a) l'approvazione del bilancio o del rendiconto annuale;
- b) la nomina del Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero dei suoi membri da parte del Consiglio Direttivo uscente.
- c) la nomina del Collegio dei Probiviri;
- d) l'esclusione del socio;
- e) qualsiasi altra materia che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre alla sua approvazione.
L’Assemblea Ordinaria, anche su propria iniziativa, può revocare qualsiasi carica a qualsiasi persona con una maggioranza qualificata dell’80% e rieleggere immediatamente un sostituto che ne prenderà il posto fino alle prossime elezioni di tutte le cariche sociali alle quali potrà candidarsi anche il socio che in passato ha subito revoca della carica.
L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti/deleganti.
L'Assemblea Ordinaria delibera validamente col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti/deleganti.
Ogni socio ha un voto e può rappresentare in Assemblea Ordinaria, per delega, solamente un altro socio. Hanno diritto di voto solo i soci maggiorenni.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio o del rendiconto annuale, nonché in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
Sono compiti dell'Assemblea Straordinaria:
- a) le modifiche e le integrazioni dello Statuto;
- b) lo scioglimento o la trasformazione dell'Associazione;
- c) il trasferimento della sede dell'Associazione al di fuori della Provincia di Lucca.
L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo dei soci maggiorenni. Se non si raggiunge tale quorum si dovrà eventualmente ricorrere in seguito al voto per corrispondenza. L’Assemblea Straordinaria delibera validamente col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti e non ammette delega.
Per ogni riunione dovrà redigersi apposito processo verbale a cura del Segretario dell'Assemblea da nominare ad inizio di seduta.
È ammesso il voto per corrispondenza secondo la disciplina prevista nel Regolamento. Al voto per corrispondenza non si applica delega. Il voto per corrispondenza delibera validamente sempre con la maggioranza assoluta dei votanti e può sostituire sia l’Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria mantenendo gli stessi quorum per esse necessari.
Art. 10 - Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo, costituito da non meno di cinque e non più di nove membri scelti fra i soci maggiorenni, nomina nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Su richiesta può partecipare al Consiglio Direttivo anche un rappresentante dei Responsabili di Sezione con possibilità di esprimere un parere consultivo.
Spetta al Consiglio Direttivo:
- a) deliberare tutti gli atti, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, necessari per il funzionamento dell'Associazione;
- b) predisporre la bozza del bilancio o del rendiconto annuale;
- c) formulare all'Assemblea le proprie proposte sui temi previsti all'articolo 9 del presente Statuto;
- d) stabilire la misura delle quote associative annuali.
Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche funzioni ad uno o più Consiglieri indicando i principi ed i criteri direttivi per lo svolgimento delle stesse. Nell'ambito della delega loro concessa le delibere dei Consiglieri Delegati equivalgono alle delibere del Consiglio Direttivo. Possono essere delegate le funzioni relative agli atti di ordinaria amministrazione di cui al punto a) del presente articolo.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale la determinazione per la quale ha votato il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente o, se anche questo non è presente, il consigliere partecipante da più tempo iscritto ininterrottamente. È considerato presente il socio che partecipi al Consiglio Direttivo tramite collegamento audiovisivo in tempo reale.
Dopo due volte che il Consiglio Direttivo viene convocato ma non si raggiungono le presenze per costituirlo validamente alla terza convocazione sarà costituito validamente con almeno tre consiglieri.
Per ogni riunione dovrà redigersi apposito processo verbale.
Ove in corso d'anno il numero dei consiglieri si riduca entrano in sostituzione i primi degli esclusi delle ultime elezioni. Se comunque non si trovassero sostituti e si scendesse anche sotto i cinque consiglieri è fatto obbligo convocare immediatamente l'Assemblea affinché questa provveda alla elezione dei consiglieri mancanti.
Art. 11 - Presidente dell'Associazione.
Il Presidente dell'Associazione convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione e, come tale, esegue le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Consiglieri Delegati.
In caso di necessità e di urgenza può compiere tutti gli atti di competenza del Consiglio Direttivo rientranti nella lettera a) dell'articolo 10 salvo rendicontazione al Consiglio Direttivo.
Art. 12 - Vice Presidente, Segretario, Tesoriere.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Sostituisce inoltre il Presidente, su specifiche funzioni, quando sia da questi delegato.
Il Segretario del Consiglio Direttivo svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo stesso e coadiuva il Presidente ed il Consiglio nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
Il segretario cura la tenuta del libro verbali del Consiglio Direttivo e del libro dei soci e coadiuva il Tesoriere nelle altre incombenze amministrativo-contabili.
Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, cura la tenuta degli altri libri contabili e provvede alla predisposizione dei dati occorrenti per la formazione della bozza del bilancio o del rendiconto annuale.
Art. 13 – Sezioni Distaccate.
Ad iniziativa di un numero di soci non inferiore a dieci, possono essere costituite Sezioni Distaccate dell'Associazione in modo da agevolare i contatti fra i soci e rendere quindi maggiormente realizzabili i fini dell'Associazione stessa.
Ciascuna Sezione Distaccata è dotata della più ampia autonomia nei limiti dei fini dell'Associazione e potrà assumere, nel suo ambito, le iniziative che riterrà più idonee per il perseguimento degli stessi.
In relazione all’adesione all’Associazione le Sezioni Distaccate trasmettono alla Sede Centrale le iscrizioni, i rinnovi e le somme riscosse.
Alle iniziative assunte da ciascuna Sezione Distaccata potranno, a loro richiesta, partecipare anche i soci non facenti parte della Sezione su di un piano di perfetta parità fra tutti i soci. A tal uopo le iniziative stesse saranno tempestivamente comunicate alla Sede Centrale.
Le Sezioni Distaccate non hanno autonomia finanziaria. Ciascuna Sezione farà fronte alle proprie esigenze finanziarie attingendo ad una quota parte delle quote associative dei soci aderenti alla Sezione stessa che sarà ad essa devoluta dalla Sede Centrale.
Art. 14 - Collegio dei Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, scelti fra i soci maggiorenni, ed ha il compito di dirimere tutte le questioni ed i conflitti insorti nell'ambito ed a motivo dell'Associazione. È convocato dal Presidente quando questi ne riscontri la necessità e può autoconvocarsi ad iniziativa di uno dei suoi membri.
La convocazione del Collegio dei Probiviri può inoltre essere richiesta da un numero di soci non inferiore a dieci mediante istanza motivata formulata per iscritto.
Il Collegio è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi membri e delibera a maggioranza assoluta.
Qualora venga a mancare un componente del Collegio dei Probiviri questi verrà sostituito dal primo dei non eletti o, se non disponibile, verrà eletto alla prossima assemblea.
Per ogni riunione dovrà redigersi apposito processo verbale.
Il suo giudizio è inappellabile se la questione non è regolata da norme superiori al presente Statuto. L’eventuale appello potrà essere esercitato ricorrendo alla magistratura ordinaria.
Art. 15 - Eligendi alle cariche. Rimborso spese.
Ciascun socio maggiorenne ha titolo per essere investito delle cariche sociali, le quali sono gratuite.
Soci, consiglieri e probiviri che svolgono attività per l’Associazione, hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ed autorizzate dal Consiglio Direttivo purché opportunamente documentate.
Art. 16 - Pubblicità degli atti.
Nei limiti della normativa sulla privacy, gli atti ed i libri dell'Associazione sono di libera consultazione per i soci, i quali potranno, a loro spese, ottenere copia degli stessi previa disponibilità.
Art. 17 - Scioglimento e liquidazione. Utili.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione, l'Assemblea che adotta detta delibera dovrà disporre la liquidazione della stessa. Salvo diversa destinazione imposta dalla legge, il patrimonio dell'Associazione non potrà mai essere distribuito fra i soci, ma dovrà essere devoluto a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.
Art. 18 - Regolamento.
Alle norme del presente Statuto si aggiungono quelle del Regolamento. Il Regolamento è scritto dal Consiglio Direttivo che può integrarlo e modificarlo con propria delibera.
Art. 19 - Norme di rinvio.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alla normativa di cui al Libro Primo, Titolo II del Codice Civile, al D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 ed alle altre leggi vigenti.
Art. 20 - Adeguamento alla tecnologia.
Allorché la tecnologia permetta cose impensabili al momento dell’approvazione del presente articolo (febbraio 2013) potranno essere fatte modifiche statutarie riguardanti esclusivamente tali novità con la semplice approvazione dell’Assemblea dei Soci Ordinaria e previo consenso dei Probiviri.