STATUTO - A.Di.P.A APS ETS

 Associazione Promozione Sociale – Ente Terzo Settore

 

 ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita ai sensi del codice civile e del D.lgs n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore, d'ora in avanti CTS) e successive modifiche un'associazione di promozione sociale denominata “A.Di.P.A. APS ETS” Associazione per la Diffusione di Piante tra Amatori, da ora in avanti denominata “associazione”. 

L’Associazione ha sede legale nel Comune di Lucca. La variazione della sede legale nell’ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L’associazione ha durata illimitata.

 

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro neanche indiretto e persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

In particolare, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti eventualmente associati, l'Associazione svolge, prevalentemente in favore dei propri associati e dei loro familiari, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore:

  1. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  2. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
  3. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  4. g) formazione universitaria e post-universitaria;
  5. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  6. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  7. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  8. m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

 

L’Associazione si prefigge, in particolar modo di:

  1. a) la ricerca, la diffusione e la conservazione in coltivazione di piante rare ed insolite, siano esse spontanee o coltivate.
  2. b) la promozione di attività utili al raggiungimento di una migliore conoscenza delle piante, sia dal punto di vista botanico che orticolturale, ed in questo ambito creare un circuito di idee ed informazioni;
  3. c) la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente in particolare per quanto riguarda la flora;
  4. d) la promozione della cultura, della scienza, dell’arte e della tecnica legate alle piante;
  5. e) lo studio delle piante e la divulgazione dei risultati;
  6. f) l’organizzazione di visite guidate per scuole e istituzioni, enti pubblici e privati sia singoli che associati, in giardini, orti ed in generale luoghi di interesse per le attività dell’Associazione;

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, Pubblica Amministrazione, le Imprese, le Società Cooperative, i Consorzi, le Associazioni, gli Enti, i Professionisti, gli organismi pubblici e privati, per la progettazione, lo studio, la realizzazione e l’attuazione delle attività da gestire congiuntamente. Le convenzioni tra l’associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dall’organo di amministrazione e stipulate dal Presidente. 

L’Associazione può svolgere, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs n. 117 del 2017 (CTS) attività diverse da quelle di interesse generale, purché in maniera secondaria e strumentale rispetto alla attività principale secondo criteri e limiti stabiliti e definiti con disposizioni di legge in materia. La loro individuazione sarà operata da parte del Consiglio direttivo con apposita delibera.

L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e della normativa vigente.

L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

 

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Sono ammessi all’Associazione tutte le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono gli scopi e gli ideali e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno e che partecipano alle attività dell’Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

  • l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica anche certificata se presente;
  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi e di impegnarsi a versare la quota associativa, fissata annualmente dal Consiglio stesso.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati. L'ammissione all'Associazione è altresì subordinata al pagamento della quota annuale.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla per scritto agli interessati, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, a mezzo pec o telegramma.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, presentando un’apposita domanda scritta motivata. L’Assemblea delibera sulle domande non accolte, in occasione della sua successiva convocazione e comunque entro e non oltre 60 giorni, previa apposita convocazione. La delibera dell'Assemblea che decide sul ricorso deve essere comunicata all’interessato a mezzo racc. a/r, pec, o telegramma.

L'appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5 dello statuto. Non sono pertanto ammessi soci temporanei e adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

 

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri. 

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa, hanno uguale diritto di voto anche per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la elezione degli organi associativi, ed hanno uguale diritto d'elettorato attivo e passivo – se maggiorenni - negli organi sociali.

Gli associati hanno inoltre il diritto di: 

  • esaminare i libri sociali;
  • essere informati sulle attività ed iniziative dell’Associazione e controllarne l’andamento;
  • frequentare i locali dell’Associazione;
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;
  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento dell'attività prestata;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci, consultare e chiedere estratti dei  libri associativi;

Gli associati hanno l’obbligo di:

  1. rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
  2. svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto in ragione delle disponibilità personali;
  3. versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo.

Ciascun socio è impegnato a dare un contributo fattivo nei confronti dell’Associazione mettendo a disposizione della stessa le sue capacità operative ed intellettuali, articoli da pubblicare, semi, piante e/o altre parti di piante esattamente determinate.

Il socio è chiamato a considerarsi quale  operatore di una collezione botanica frazionata e condivisa in rete.

 

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di socio si perde: per morosità nel versamento delle quote associative per una annualità per recesso, per esclusione e per decesso.

1, Il socio può sempre recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno solare in corso.

  1. I soci possono essere esclusi dall'Associazione per i seguenti motivi:

- qualora non ottemperino alle disposizioni e ai doveri stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti e delibere degli organi associativi;

- qualora, in qualsiasi modo, arrechino danni morali e/o materiali all’Associazione;

- interdizione o inabilitazione del socio;

- condanna del socio ad una pena che comporta l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici; 

- quando si rendano morosi rispetto al pagamento delle quote sociali per un'annualità. In tal caso l'associato decade automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte dell'organo associativo. I soci decaduti  per morosità potranno essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.

I soci vengono esclusi dall'Associazione mediante deliberazione del Consiglio direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata per scritto all’associato sempre a mezzo raccomandata A/R, pec o telegramma; entro 30 giorni dal ricevimento della deliberazione il destinatario potrà presentare le proprie controdeduzioni scritte, sulle quali si pronuncia l’Assemblea in occasione della sua successiva convocazione e comunque entro e non oltre 60 giorni, previa apposita convocazione. La delibera dell'Assemblea deve essere comunicata all’interessato a mezzo raccomandata a/r, pec o telegramma.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

La quota o contributo associativo non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. 

 

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell’Associazione:

  • Assemblea dei soci; 
  • Consiglio direttivo;
  • Revisore Contabile laddove eletto;
  • Organo di controllo laddove eletto;

Tutte le cariche ricoperte dai soci sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. E’ fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

(Assemblea)

    1. L’Assemblea è l'organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con i versamenti delle quote associative.
    2. Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.
    3. Ciascun associato ha un voto.
    4. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea fino ad un  mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
    5. L’ assemblea è' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione per l'approvazione del bilancio d'esercizio. 
    6. L’Assemblea è inoltre convocata dal Presidente a richiesta di almeno 1/10 dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
    7. L’Assemblea è convocata mediante avviso affisso nella bacheca della sede almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza o tramite posta elettronica all'indirizzo risultante dal libro degli associati, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione e deve contenere il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dei lavori. Con lo stesso anticipo l'avviso di convocazione deve essere pubblicato sul sito internet  dell'Associazione. 
    8. L'Assemblea può essere convocata e costituita anche in audio o audio/video conferenza, purché sia garantito a tutti i soci il diritto di intervento e purché sia garantita la verifica dell’identità degli associati che partecipano al voto.
    9. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. In via straordinaria l'Assemblea si riunisce ogni qual volta lo ritenga necessario il Presidente, quando deve pronunciarsi sulla delibera di non ammissione e di esclusione del socio, per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione o quando ne è fatta richiesta motivata al Presidente ai sensi del precedente comma 6. 
    10. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida, in prima convocazione, quando sono presenti la metà più uno dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. L’Assemblea delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei soci presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità degli amministratori, questi, non hanno voto.

 

  • Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

 

 ART. 8

(Compiti dell’Assemblea)

L'Assemblea deve:

    1. Discutere ed approvare il bilancio di esercizio o rendiconto;
    2. Approvare il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
    3. Eleggere e revocare i componenti del Consiglio direttivo determinandone previamente il numero dei componenti ai sensi dell'art. 10 del presente statuto;
    4. Eleggere e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
    5. Eleggere e revocare, quando previsto, l'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
    6. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del D.lgs n. 117/2017 (CTS) e successive modifiche, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
    7. Discutere e definire le linee generali dell'Associazione;
    8. Deliberare sul programma di attività e sulle iniziative che vengono sottoposte dal Presidente, dal Consiglio direttivo o dai singoli soci;
    9. Deliberare sui ricorsi presentati avverso la delibera di esclusione e di non ammissione;
    10. Deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
    11. Approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari ed eventuali regolamenti interni;
    12. Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione;

 

  • Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

  

ART. 9

(Validità Assemblee)

    1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto in proprio o per delega; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti; sono ammesse le deleghe nella misura e con le modalità previste all'art. 7, comma 4, del presente statuto.
    2. E' possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione di voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, nonché garantito a tutti  i soci il diritto di intervento.
    3. Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, vengono prese a maggioranza dei presenti, e sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno). Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
    4. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
    5. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso.

 Ogni socio ha diritto di consultare il verbale.  

ART. 10

(Consiglio direttivo)

  1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti per la durata di 3 anni e sono rieleggibili. Su richiesta può partecipare al Consiglio direttivo anche un rappresentante dei Responsabili di sezione che può esprimere un parere consultivo non vincolante.
  2. Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 c.c. riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza
  3. Il Consiglio direttivo nomina al suo interno, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
  4. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che ne erano a conoscenza.
  5. E' convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, anche su richiesta di un solo membro del Consiglio stesso.
  6. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno cinque giorni prima della riunione oppure mediante comunicazione scritta sempre almeno cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
  7. Il Consiglio direttivo può essere convocato e costituito anche in audio o audio/video conferenza, purché sia garantito a tutti i membri il diritto di intervento e purché sia garantita la verifica dell’identità degli associati che partecipano al voto.
  8. Il Consiglio direttivo è validamente costituito sia in prima convocazione che in seconda convocazione quando è presente la maggioranza dei componenti.
  9. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
  10. Il Consiglio direttivo può delegare specifiche funzioni ad uno o più Consiglieri indicando i principi ed i criteri direttivi per lo svolgimento delle stesse. Possono essere delegate le funzioni relative agli atti di ordinaria amministrazione.
  11. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea.
  12. Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
  13. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

  • eleggere tra i propri componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
  • eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
  • formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
  • predisporre annualmente il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge e presentarli all'Assemblea per la loro approvazione;
  • predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
  • individuare le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;
  •  fissare l'importo della quota associativa annuale;
  •  proporre all'Assemblea gli eventuali regolamenti interni;
  • deliberare sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
  •  decidere sulle eventuali azioni disciplinari nei confronti degli associati;
  • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
  • curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di eventuale proprietà dell’Associazione o ad essa affidati.

Le dimissioni dei membri del Consiglio direttivo devono essere presentate per scritto al Consiglio direttivo stesso. Il Consiglio direttivo ha facoltà di discutere e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificare le dimissioni.

Nel caso, per qualsiasi ragione, venga a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede all’immediata surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita o inesistente, si procede alla convocazione dell’Assemblea dei soci per eleggere i consiglieri mancanti che dovrà svolgersi entro 90 giorni dall'evento che ha determinato il venire meno del consigliere. In ogni caso i nuovi consiglieri resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

 

ART. 11

(Presidente)

    1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
    2. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
    3. Dura in carica quanto il Consiglio direttivo (tre anni), cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
    4. E' responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell’Associazione; presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea; convoca e presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie, svolge gli atti di amministrazione ordinaria sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi in merito all'attività compiuta. Può essere rieletto come Presidente alla scadenza del mandato. 

  

ART. 12

(Vicepresidente)

    1. Il Vicepresidente dell’Associazione sostituisce il Presidente in caso di impedimento o di assenza dello stesso. Sostituisce inoltre il Presidente, su specifiche funzioni, quando sia da questi delegato.
    2. Dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto alla carica di Vicepresidente alla scadenza del mandato.

  

ART. 13

(Segretario)

    1. Il Segretario redige e tiene aggiornati i verbali delle sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci e provvede al disbrigo della corrispondenza.
    2. Coadiuva il Tesoriere nelle altre incombenze amministrativo contabili.
    3. Coadiuva altresì il Presidente ed il Consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

  

ART. 14

(Tesoriere)

    1. Al Tesoriere spetta il compito di tenere ed aggiornare i libri contabili.  Prepara, in collaborazione con gli altri membri del Consiglio direttivo, lo schema del bilancio d'esercizio o del rendiconto annuale.
    2. Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento autorizzato delle spese, cura la gestione della cassa ed è responsabile della regolare tenuta dei libri contabili .

  

ART. 15

(Organo di controllo)

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 c.c.. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. 

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, c. 1, D.lgs n. 117/2017 (CTS) e successive modifiche, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. 

L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. 

I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea può eleggere l'Organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno, anche in assenza di un'obbligatorietà ex lege, stabilendo il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

 

ART. 16

(Revisione legale dei conti)

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno, anche in assenza di un'obbligatorietà ex lege, stabilendo il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

 

ART. 17

(Patrimonio)

Il patrimonio dell’Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

 

ART. 18

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

ART. 19

(Risorse economiche)

L’Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, attività di interesse generale, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del D.lgs n. 117/2017 (CTS) e successive modifiche.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

 

ART. 20

(Bilancio di esercizio)

L’Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale che decorre dal primo gennaio di ogni anno fino al 31/12.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo entro il 31 marzo di ogni anno e approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il bilancio approvato è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno.

 

ART. 21

(Bilancio sociale ed informativa sociale)

Al verificarsi dei presupposti di legge ex art. 14, comma 2, D.lgs n. 117/2017 (CTS) e successive modifiche, l’Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti del Consiglio direttivo e dell'Organo di controllo, ai dirigenti nonché' agli associati e, se del caso, ricorrendone i presupposti ex art. 14, comma 1, D.lgs n. 117/2017 (CTS) e successive modifiche, l'Associazione deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo le disposizioni normative vigenti. Quando previsto dalla legge, il Consiglio direttivo predispone il bilancio sociale e l'Assemblea lo approva, entro i medesimi termini previsti per il bilancio d'esercizio.



ART. 22

(Libri)

L’Associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale tenuto a cura del Consiglio direttivo nelle forme di legge;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se istituito, tenuto a cura dello stesso organo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta all’Organo tenutario, nella quale viene specificata la ragione, i documenti e gli atti che si chiede di visionare.

 

ART. 23

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. 

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del D.lgs n. 117/2017 (CTS) e successive modifiche.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Coloro che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs n. 117/2017 (CTS) e successive modifiche.

I soci volontari sono iscritti in apposito registro.

 

ART. 24

(Lavoratori)

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

 

Art. 25

(Sezioni Distaccate)

Ad iniziativa di un numero di soci non inferiore a cinque, possono essere costituite Sezioni Distaccate dell’Associazione in modo da agevolare i contatti fra i soci e rendere quindi maggiormente realizzabili i fini dell’Associazione stessa.

Ciascuna Sezione Distaccata è dotata della più ampia autonomia nei limiti dei fini dell’Associazione e potrà assumere, nel suo ambito, le iniziative che riterrà più idonee per il perseguimento degli stessi.

In relazione all’adesione all’Associazione le Sezioni Distaccate trasmettono alla sede centrale le iscrizioni, i rinnovi e le somme riscosse.

Alle iniziative assunte da ciascuna Sezione Distaccata potranno, a loro richiesta, partecipare anche i soci non facenti parte della Sezione su di un piano di perfetta parità fra tutti i soci. A tal uopo le iniziative stesse saranno tempestivamente comunicate alla sede centrale.

Le Sezioni Distaccate non hanno autonomia finanziaria. Ciascuna Sezione farà fronte alle proprie esigenze finanziarie attingendo ad una quota parte delle quote associative dei soci aderenti alla Sezione stessa che sarà ad essa devoluta dalla sede centrale.

 

ART. 25

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore,

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

 

ART. 26 

 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.lgs n. 117/2017 (CTS) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal codice civile.